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Legge 26/02/2007 n. 17

Art. 3-quater - Agevolazioni fiscali a favore dei soggetti danneggiati dagli eventi alluvionali del novembre 1994 e dagli eventi sismici del dicembre 1990.

1. Per i contributi previdenziali, i premi assicurativi e i tributi riguardanti le imprese, relativi all'alluvione del Piemonte del 1994, il termine di presentazione delle domande di cui all'articolo 4, comma 90, della legge 24 dicembre 2003 n. 350, è differito al 31 luglio 2007. La presente disposizione si applica entro il limite di spesa di 1.500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2007. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 1.500.000 euro per l'anno 2007 e a 1.500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2009, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, quanto a 1.500.000 euro per l'anno 2008, l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale".

2. I termini di cui all'articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002 n. 289, sono differiti al 31 dicembre 2007 al fine di consentire ai soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, individuati ai sensi dell'articolo 3 dell'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile del 21 dicembre 1990, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 24 dicembre 1990, destinatari dei provvedimenti agevolativi in materia di versamento delle somme dovute a titolo di tributi, di definire in maniera automatica la propria posizione relativa agli anni 1990, 1991 e 1992. La definizione si perfeziona versando, entro il 31 dicembre 2007, l'intero ammontare dovuto per ciascun tributo a titolo di capitale, al netto dei versamenti già eseguiti a titolo di capitale ed interessi, diminuito al 30 per cento.

Art. 3-quinquies - Riapertura dei termini per agevolazioni finanziarie a favore di soggetti ubicati in zone colpite da calamità naturali.

1. I termini per accedere ai finanziamenti agevolati di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994 n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995 n. 35, e successive modificazioni, previsti dall'articolo 4-quinquies del decreto-legge 19 maggio 1997 n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997 n. 228, e alle agevolazioni di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 3 agosto 2004 n. 220, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 2004 n. 257, e successive modificazioni, anche a favore dei soggetti che hanno cessato l'attività anteriormente alla data del 19 ottobre 2004, sono ulteriormente prorogati fino ad esaurimento delle disponibilità finanziarie assegnate.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 4-quinquies, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 1997 n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997 n. 228, si applicano altresì alle aree a rischio di esondazione soggette a vincolo derivante da delibere regionali.

3. Si intendono inclusi tra i soggetti di cui al comma 5 dell'articolo 1-bis del decreto-legge 3 agosto 2004 n. 220, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 2004 n. 257, e successive modificazioni, anche i titolari delle imprese aventi insediamenti ricompresi nelle fasce fluviali soggette a vincolo.

4. All'attuazione degli interventi previsti dalle disposizioni del presente articolo si provvede nell'ambito delle residue risorse disponibili di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994 n. 691, convertito, con modifi- cazioni, dalla legge 16 febbraio 1995 n. 35, e successive modificazioni, ivi compresi gli oneri necessari all'attività istruttoria da parte di MCC spa". All'articolo 4: dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti: "1-bis. All'articolo 1, comma 580, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, le parole: "a far tempo dal 31 marzo 2007" sono sostituite dalle seguenti: "a far tempo dal 15 giugno 2007" e le parole: "l'inquadramento" sono sostituite dalle seguenti: "l'inquadramento del personale". 1-ter. All'articolo 1, comma 585, lettera f), della legge 27 dicembre 2006 n. 296, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Il termine per l'esercizio del diritto di opzione previsto da tale disposizione è prorogato al 31 dicembre 2008""; il comma 2 è soppresso. dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti: "4-bis. All'articolo 8, comma 1, della legge 23 dicembre 2000 n. 388, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per coloro che hanno ottenuto il riconoscimento del diritto al credito d'imposta negli anni 2005 e 2006, il termine per il completamento degli investimenti è prorogato, rispettivamente, al 31 dicembre 2007 e al 31 dicembre 2008". 4-ter. All'articolo 37, comma 21-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006 n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248, le parole: "31 dicembre 2006" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2007" e le parole: "31 marzo 2007" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2008"". All'articolo 5: è aggiunto, in fine, il seguente comma: "2-bis. Al decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche

a) all'articolo 224, comma 2, le parole: "Entro dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: "Entro ventiquattro mesi"

b) all'articolo 235, comma 17, primo periodo, le parole: "Entro centottanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "Entro ventiquattro mesi"

c) all'articolo 236, comma 2, primo periodo, le parole: "Entro centottanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "Entro ventiquattro mesi"". All'articolo 6: il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. All'articolo 18 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, dopo il comma 6 è inserito il seguente: "6-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche ai cittadini di Stati membri dell'Unione europea che si trovano in una situazione di gravità ed attualità di pericolo""; dopo il comma 4 è inserito il seguente: "4-bis. All'articolo 18, comma 3-bis, del decreto legislativo 19 novembre 1997 n. 422, e successive modificazioni, le parole: "31 dicembre 2006" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2007""; al comma 6, secondo periodo, dopo le parole: "il quale individua" sono inserite le seguenti: "e autorizza" e sono aggiunte, in fine, le parole: "e da realizzare entro e non oltre il termine fissato dal Ministro dei trasporti con il medesimo decreto"; al comma 7, le parole: "1° febbraio 2007" sono sostituite dalle seguenti: "28 febbraio 2007"; dopo il comma 7, sono inseriti i seguenti: "7-bis. Il termine di cui al comma 1 dell'articolo 18 del decreto legislativo 20 giugno 2005 n. 122, relativo alla domanda di accesso alle prestazioni del Fondo di solidarietà per gli acquirenti di beni immobili da costruire, è differito al 31 dicembre 2007"; 7-ter. Nelle province autonome di Trento e di Bolzano non si applica la proroga di cui all'articolo 1, comma 485, della legge 23 dicembre 2005 n.

266. Le concessioni di cui al comma 15 dell'articolo 1-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977 n. 235, scadono il 31 dicembre 2010 e le concessioni diverse da quelle di cui al predetto comma 15 scadono alla data risultante dai rispettivi provvedimenti di concessione"; il comma 8 è sostituito dal seguente: "8. Le somme stanziate dall'articolo 1, comma 108, della legge 23 dicembre 2005 n. 266, non impegnate entro il 31 dicembre 2006 sono mantenute in bilancio nel conto dei residui per essere versate in entrata nell'anno successivo, ai fini della riassegnazione nello stato di previsione del Ministero dei trasporti. Il regolamento di cui all'articolo 1, comma 108, della legge 23 dicembre 2005 n. 266, è emanato entro il 30 giugno 2007. In caso di mancata emanazione nel predetto termine il Fondo istituito dal medesimo comma 108 è interamente destinato alle finalità di cui all'articolo 1, comma 920, della legge 27 dicembre 2006 n. 296"; dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti: "8-bis. Il termine di cui all'articolo 1, secondo comma, del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 19 ottobre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 29 ottobre 1998, relativo all'attuazione dell'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 1997 n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998 n. 30, è differito al 31 luglio 2007. I relativi oneri finanziari sono posti a carico della gestione commissariale del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali. 8-ter. Il termine previsto dall'articolo 43, comma 3, della legge 1o agosto 2002 n. 166, prorogato, da ultimo, al 31 dicembre 2006 dall'articolo 1, comma 126, della legge 23 dicembre 2005 n. 266, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2007. 8-quater. All'onere derivante dall'attuazione del comma 8-ter, valutato in 2 milioni di euro per l'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 20072009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. 8-quinquies. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, per gli enti non commerciali di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, può essere prevista l'applicazione dell'articolo 11, comma 3, del decreto-legge 14 marzo 2005 n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005 n. 80, e dell'articolo 1, comma 853, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, nonchè la proroga al 31 dicembre 2008, per i medesimi enti, della sospensione dei termini di pagamento di contributi, tributi e imposte, anche in qualità di sostituto di imposta, prevista dal citato comma 255 dell'articolo 1 della legge n. 311 del 2004, nel limite di spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008. Al relativo onere, valutato in 500.000 euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 20072009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. 8-sexies. Per l'anno 2007 agli enti che non abbiano rispettato per l'anno 2006 le regole del patto di stabilità interno non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 1, comma 561, della legge 27 dicembre 2006 n. 296. 8-septies. Ai fini del rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2006, tra le esclusioni di cui all'articolo 1, commi 142, lettera c), e 143, lettera a), della legge 23 dicembre 2005 n. 266, sono comprese le spese per trasferimenti destinati alle istituzioni previste dall'articolo 114, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267. 8-octies. All'articolo 1, comma 687, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Il termine per l'applicazione delle regole del patto di stabilità interno agli enti istituiti nell'anno 2006 ed alle province della regione autonoma della Sardegna istituite ai sensi della legge regionale 2 gennaio 1997 n. 4, e i cui organi sono stati eletti a seguito delle consultazioni amministrative dell'8 e 9 maggio 2005, è prorogato al 1o gennaio 2009, assumendo, quale base di calcolo su cui applicare le regole, le risultanze dell'esercizio 2007". 8-novies. L'articolo 39-bis del decreto-legge 30 dicembre 2005 n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006 n. 51, è abrogato. All'articolo 12-bis del decreto-legge 9 novembre 2004 n. 266, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004 n. 306, sono apportate le seguenti modificazioni

 

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